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COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI NI MATERIA DI CEMENTI ARMATI

L’Ordine degli Ingegneri ha pubblicizzato una sentenza di Cassazione dalla quale si vogliono, con una interpretazione restrittiva, dedurre limiti alle competenze professionali della categoria rispetto a prestazioni normalmente effettuate dai geometri.

Fermo restando che una sentenza ha efficacia solo per il caso giudicato, si ritiene opportuno pubblicare in allegato una memoria elaborata dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati che tratta la materia fondandosi su dati normativi, giurisprudenziali e pareri di illustri giuristi.

Sicuramente gli orientamenti  giurisprudenziali in materia sono oscillanti ed è urgente che, come da tempo richiesto dalla categoria, il legislatore riporti certezza con una nuova disciplina normativa.

Il Collegio ha trasmesso alle amministrazioni Comunali la memoria citata chiedendo espressamente come non vi sia un mutamento di orientamento nell’affidamento di incarichi e nella valutazione dei progetti.

Anche per quanto concerne la Commissione Edilizia Comunale, si è rammentato  alle amministrazioni che un parere della stessa sulla competenza professionale sarebbe viziato sul piano amministrativo oltre alla possibile rilevanza sotto altri profili giuridici.

La Commissione Edilizia Comunale è organo consultivo che esprime pareri non vincolanti esclusivamente sotto il profilo urbanistico ed è quindi tenuta a valutare solamente il progetto essendo per la stessa irrilevante la qualifica del progettista.

Si raccomanda infine  di segnalare al Collegio ogni problematica insorga a seguito dell’iniziativa degli ingegneri.

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