Si pubblica la nota emanata dallo scrivente Collegio, condivisa dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e indirizzata alle pubbliche amministrazioni, sul quadro normativo che delinea le competenze professionali dei Geometri in ambito edilizio, con precisazioni riguardanti il percorso formativo scolastico, l’accesso alla professione, la formazione permanente e il concetto di modesta costruzione.
Quanto sopra, anche in riferimento alle numerose missive trasmesse in precedenza dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine degli Architetti, inviate all’attenzione dei Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Trento indicando gli estremi di alcune sentenze, con le quali si invitavano le Amministrazioni ad operare tenendo conto di tali provvedimenti.
Evidenzio, nel merito, che le competenze professionali dei Geometri sono stabilite dalle leggi dello Stato e non già da sentenze, che certamente vanno rispettate, ma sono applicabili solo in riferimento al caso specifico cui si riferiscono e alle Parti interessate (art. 2909 c.c.): è appena il caso di precisare che tali sentenze nascono da contenziosi privati e di natura economica.
La fluviale proliferazione giurisprudenziale degli ultimi anni in materia, lungi dal definire, una volta per tutte, con chiarezza, gli ambiti della competenza professionale dei geometri, in particolare nei rapporti con le concorrenti figure degli ingegneri e degli architetti, ha generato estremo disorientamento interpretativo, in larga misura riconducibile - a mio avviso - ad un progressivo abbandono del riferimento al dettato normativo fondamentale, troppo spesso messo all'angolo e dimenticato nello slancio dell'argomentazione giuridica.
Sulla scorta di siffatta constatazione, ritengo obbligatoria e dovuta una rinnovata analisi della problematica in oggetto, che aspiri all'individuazione dei capisaldi normativi che disciplinano il profilo in esame, ripartendo dalla pura lettura coordinata delle disposizioni, in omaggio al noto criterio ermeneutico di cui all'art. 12 co. 1 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.
Ho posto all’attenzione dei Sindaci e dei Dirigenti comunali e Responsabili dei procedimenti, il fatto che ogni Geometra iscritto all’Albo professionale è soggetto abilitato alla costruzione, alla redazione e presentazione dei progetti necessari per il rilascio dei provvedimenti edilizi autorizzativi, alla direzione e vigilanza dei lavori relativi ad opere, anche con cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, proprie di ingegneri e/o architetti.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, nel riaffermare lo spirito di collaborazione che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria dei Geometri con le Amministrazioni locali, è dovere di questo Collegio Provinciale prima, e del Consiglio Nazionale poi, difendere l'operato dei propri iscritti - laddove, ovviamente, esso sia rispettoso della disciplina che regola i limiti dell'esercizio dell'attività professionale - nonché invitare le Amministrazioni a non modificare le regole fino ad oggi seguite per il trattamento delle pratiche edilizie, al fine di evitare comportamenti atti a ledere le legittime prerogative dei medesimi professionisti e l'insorgenza di contenziosi diffusi su tutto l'ambito territoriale.
Sempre nel medesimo contesto di collaborazione con le amministrazioni locali, ho invitato le Amministrazioni stesse ad evitare di assumere comportamenti idonei a ledere le legittime prerogative dei medesimi professionisti, dichiarando la più ampia disponibilità a fornire chiarimenti utili per una corretta ed imparziale interpretazione delle norme e della giurisprudenza sopra richiamate.
Auspico vivamente, per il futuro e da parte delle Amministrazioni comunali, l’applicazione metodica e sistematica delle norme e dei principi appena evidenziati – e, soprattutto, dei contenuti esposti nell’allegata nota, peraltro avvalorati dall’operato storicamente e da sempre svolto, con competenza e su tutto il territorio nazionale, dalla figura professionale del Geometra.
Auspico altresì che ogni Collega si attenga doverosamente al rispetto del concetto di “modesta costruzione”, sulla base dell’operato prevalentemente svolto fino ad ora dalla nostra Categoria professionale.
Nel caso in cui si riscontrassero difficoltà e ostacoli alla presentazione delle pratiche edilizie presso gli Uffici comunali, invito i Colleghi a informare il Collegio e, al riguardo, ricordo di essere a disposizione degli Iscritti per i casi dubbi e per le situazioni particolari e, nel contempo, Vi invito fermamente a non assumere atteggiamenti autonomi, talvolta dannosi per l’intera Categoria.
VISUALIZZA LA NOTA INDIRIZZATA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
geom. Graziano Tamanini