A quasi un anno dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, si precisano alcuni punti che sembrano non essere ancora chiari a tutti gli iscritti, fornendo inoltre delle delucidazioni nel frattempo trasmesse dal Consiglio Nazionale, con l’intento di favorire una piena comprensione delle nuove disposizioni normative in materia di formazione.
Innanzitutto, giova ripetere che il nuovo Regolamento si rivolge SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a chi esercita la libera professione di geometra. Coloro che NON esercitano la libera professione e risultano pertanto Iscritti Solo Albo, pur potendo ovviamente continuare a partecipare ai corsi di formazione, non saranno sottoposti ad alcuna verifica del rispetto dell’obbligo formativo. Invitiamo quegli Iscritti Solo Albo che non lo abbiano già fatto, a comunicare alla segreteria il loro status, trasmettendo entro il prossimo 10 aprile alla segreteria l’allegato atto di notorietà (clicca qui).
Come già noto, ricordiamo che, tra i 60 crediti che il professionista è tenuto a maturare, almeno 6 devono riguardare la MATERIA DI ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE. Il CNGeGL ha precisato che il suddetto obbligo decorre effettivamente a partire dal 1° gennaio 2022, pertanto sarà sufficiente maturare 4 cfp in materia di ordinamento e deontologia professionale al 31.12.2023.
Il CNGeGL ha recentemente chiarito che nei CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE, OBBLIGATORI O FACOLTATIVI, EROGATI DA ENTI ED ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO ALL’UOPO ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI (art. 2, comma 2 lettera b) del regolamento), rientrano, oltre ai consueti corsi da norma nazionale specifica, anche gli eventi formativi organizzati da enti pubblici in materie coerenti con l’attività professionale (che nel regolamento precedente erano valutati dalla Commissione Nazionale formazione professionale continua). Ciò significa che, se un iscritto riceve un attestato per la partecipazione ad un corso di titolarità di ente pubblico (di cui cioè l’ente pubblico risulta essere capofila, non mero sponsor), lo può caricare sul SINF compilando l’apposita richiesta, facente riferimento alla tipologia “B (art. 2.2b) Corso di specializzazione tecnico-professionale”. Sarà poi la segreteria a verificare con l’ente pubblico in questione il rispetto delle linee guida CNGeGL nella gestione dell’evento e a valutare l’effettiva possibilità di assegnare i crediti.
Preme inoltre sottolineare che, con il nuovo Regolamento, le richieste per attività di docenza e di relazione sono confluite in un’unica tipologia e che per tali attività può ora essere assegnato un massimo di 3 crediti. Si consiglia pertanto a chi dovesse svolgere attività di docenza su più materie all’interno di uno stesso incarico, di presentare sul SINF tante richieste quanti sono i moduli affrontati in aula, stante il presupposto che per ogni modulo il richiedente abbia dovuto conseguire una preparazione specifica.
Si vuole ancora evidenziare che nel nuovo Regolamento sono state inserite ulteriori attività formative che consentono il conseguimento di crediti, ossia l’Attività di orientamento scolastico (Laboratori, Georientiamoci e attività similari), gli Interventi tecnico/operativi, nell’ambito dell’attività professionale, volti a fronteggiare situazioni emergenziali e l’Adesione a stage previsti nell’alternanza scuola lavoro. In particolare per quanto riguarda quest’ultima attività, l’iscritto che abbia ospitato presso il proprio studio, in qualità di referente aziendale, un allievo di un Istituto Tecnico, può fare richiesta di assegnazione crediti inviando una mail alla segreteria del collegio, allegando copia della convenzione stipulata tra Istituto e Studio professionale, progetto formativo e registro delle effettive giornate di presenza dell’allievo.
Invitiamo gli iscritti a porre ancora particolare attenzione all’art. 11 relativo agli ESONERI, dove sono elencate le situazioni di impedimento che, laddove presentate dall’interessato con specifica motivazione al proprio Collegio, possono consentire una riduzione proporzionale dei cfp da acquisire nel triennio. Si fa notare che, rispetto a quanto previsto nel Regolamento precedente, nel nuovo documento tra i casi per i quali l’iscritto può richiedere l’esonero non appare più il comprovato assolvimento dell’obbligo formativo svolto regolarmente anche in quanto iscritto ad altro Ordine/Collegio. Ne consegue, come specificamente chiarito dal Consiglio Nazionale, che gli iscritti anche ad altri Ordini/Collegi devono comunque ottemperare alla maturazione dei 60 cfp previsti dal nostro Regolamento.
A differenza di quanto accadeva in passato, a partire dal triennio in corso 2021 – 2023 gli iscritti sono tenuti a produrre le domande di riconoscimento crediti tramite il SINF entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività formativa!
IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (clicca qui)