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MODIFICA DURATA PERIODO DI PRATICANTATO
MODIFICA DURATA DEL PRATICANTATO
E DELL’ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
La legge 24 marzo 2012 n. 27 , all’art. 9 “Disposizioni sulle professioni regolamentate” stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi”.
Tale disposizione, in vigore dal 25 marzo 2012, modifica parzialmente la legge n. 75/1985, in particolare l’art. 8 che stabilisce la durata della pratica e dell’attività tecnica subordinata.
Il Consiglio Nazionale Geometri ha stabilito di ritenere valido per l’ammissione agli esami di abilitazione, il periodo di almeno 18 mesi di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, da valutare con le modalità previste dalle direttive sul praticantato attualmente in vigore.
Si evidenzia che la norma va applicata anche ai percorsi di praticantato e di attività tecnica subordinata attualmente in corso di svolgimento che in ottemperanza alla Legge sopra menzionata, NON POTRANNO PROTRARSI oltre il termine stabilito dei 18 mesi.