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Variazione catastale per miglioramento qualitativo immobile
Premesso che con l’art. 1, comma 86, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), il Legislatore ha confermato che al termine dei lavori agevolati dalle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate la conseguente variazione catastale con aggiornamento della relativa rendita, si precisa che le indicazioni di seguito pubblicate si riferiscono a linee di indirizzo applicate sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.
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Fra le verifiche cui sono sottoposti gli immobili oggetto di miglioramento qualitativo (recupero patrimonio edilizio 50% - bonus facciate 90% - superbonus 110%, ecc..) vi è anche quella relativa alla situazione catastale. E' obbligatorio presentare la variazione dell'accatastamento dell'immobile quando l’1% dell’importo dei lavori (attualizzato al 1988/89 con i parametri dettati dalla circolare 6/2012 AdE) è maggiore del 15% della rendita catastale attuale dell’immobile.
La commissione catasto e tavolare del Collegio ha predisposto un file excel per il calcolo della verifica di tale obbligo.
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