Fatturazione elettronica

Con la nota del Dipartimento delle Finanze n. 1858 del 27/10/2014 e la circolare n. 1 del 9/03/2015 a firma congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica e MEF, è stato chiarito definitivamente che anche gli Ordini/Collegi Professionali, in quanto Enti Pubblici non economici, sono soggetti all’obbligo della Fattura PA.

Pertanto,  a decorrere dal 31/03/2015 questa Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013.

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno  parziale, sino alla ricezione della fattura in modalità elettronica e formato XML.

Nel precisare che tutti i codici e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it , si riporta di seguito  il Codice Univoco Ufficio, assegnato alla Scrivente dal Gestore IPA, al quale dovranno essere inviate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015:

Codice Univoco Ufficio: UFYXID

Si rammenta che tale Codice dovrà essere inserito nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio è un’ informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09 febbraio 2015 – punto 1.2 -, ha escluso gli Ordini e Collegi professionali dal c.d. “split payment IVA” (condizione in vigore fino al 30 giugno 2017).

Successivamente, l’art. 1 del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito in legge in data 15.06.20017, ha stabilito che tutte le “amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2, della Legge 31.12.2009 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni” sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti. Pertanto, tutti gli Ordini/Collegi professionali avranno l’obbligo di applicare lo split payment con riferimento alle “operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017” (cfr. comma 4, art. 1 D.L. n. 50/2017).

Tutto ciò premesso, a decorrere dal 1° luglio 2017 questa Amministrazione non potrà più accettare fatture elettroniche senza l’applicazione del meccanismo dello split payment, secondo il formato previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 (codice “S” nel campo “esigibilità iva”).

DECRETO-LEGGE N. 87 DEL 12 LUGLIO 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2018)
:
l'art. 12 del DL n. 87 del 12 luglio 2018 esonara dall'applicazione dello split payment i compensi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito a partire dal 14 luglio 2018.
Pertanto, le fatture con ritenuta emesse da tale data in poi a questa Amministrazione dovranno prevedere l'iva ad esigibilità immediata (codice "I" nel campo "esigibilità iva").


Le fatture non conformi alle disposizioni normative sopra descritte verranno rifiutate.